Quando si deve emettere la fattura per un servizio di noleggio bus ?
E' la domanda che tutti si sono posti e che purtroppo trova risposte diverse a secondo del soggetto a cui è stata rivolta.
Noi proviamo a fare chiarezza , pubblicando gli articoli 2 , 3, 6 del DPr_633_1972_74ter in materia di iva.
L'articolo 2 indica cosa si intende per cessione di beni escludendo di fatto, i servizi con conducente
L'articolo 3 indica chiaramente che il trasporto rientra nella prestazione di servizi
L'articolo 6 ci dice che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Da questo si dovrebbe (***) dedurre che, la fattura può essere emessa per un servizio di noleggio autobus, in un arco temporale che prevede come data massima quella del pagamento.
Questo collimerebbe con il fatto che, se si incassa in anticipo il corrispettivo del servizio, si deve emettere fattura con la data di incasso. (fatture anticipate) o fattura parziale se l'incasso è relativo ad un acconto (fatture di acconto)
Naturalmente fatturare prima, per esempio nel mese di svolgimento del servizio, non è mai errato ma non dovrebbe essere un obbligo, così come non dovrebbe essere un obbligo, fatturare il giorno stesso del servizio.
Tutto questo ragionamento, porta a pensare che l'emissione di ricevute fiscali emesse in data del servizio, diventino superflue.
*** Abbiamo volutamente utilizzato il condizionale, dato che alcuni consulenti sostengono posizioni diverse sull'uso di ricevute fiscali e tempistiche.
Articolo
2 (cessione di beni)
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono cessioni di beni
gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della
proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni
di beni:
1) le vendite con riserva di
proprieta';
2) le locazioni con clausola
di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente
al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti
o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di
beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non
superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata
operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione
dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni
all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di
coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre
finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con
esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci
fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche'
le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati
o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni
di beni:
a) le cessioni che hanno per
oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i
conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o
rami di azienda";
c) le cessioni che hanno per
oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a
norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera
a), della ;legge 28 gennaio 1977, n. 10
d) le cessioni di campioni
gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in
dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di
analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori
bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di
paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri
prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte
fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni
soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di
cui al regio decreto legge , convertito nella , e successive
modificazioni ed integrazioni.19 ottobre 1938, n. 1933 legge 5 giugno
1939, n. 937
Articolo
3 (prestazioni di servizi)
In
vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la
fonte.
Costituiscono
inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1)
le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2)
le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e
insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti o beni similari ai precedenti;
3)
i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a
titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e
istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se
regolati in conto corrente;
4)
le somministrazioni di alimenti e bevande;
5)
le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le
prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta
afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro
esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero
a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta'
sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o
patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate
al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando
hanno per
oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma
precedente.
Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei
rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non
sono considerate prestazioni di servizi:
a)
le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne
quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L.
22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da
imprese a fini di pubblicita' commerciale;
b)
i prestiti obbligazionari;
c)
le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell'art. 2;
d)
i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e)
le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e
le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni
genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei
proventi;
f)
le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g)
(lettera soppressa);
h)
le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)
del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo
comma del presente articolo.
Non
costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative
agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C
allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di
accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente
al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di
controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle
finanze:
a)
dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b)
dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che
di esso fanno parte;
c)
dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d)
dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
Le
disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in
caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a
disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a)
di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b)
delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di
gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota
dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.
Articolo
6 -
Effettuazione
delle operazioni.
In
vigore dal 1 gennaio 2013 Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili
e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si
producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2)
dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al
precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a)
per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti
di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b)
per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del
commissionario;
c)
per la destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei
beni;
d)
per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto
della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla
scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis)
per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci
da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito
notarile;
d-ter)
(lettera abrogata). Le prestazioni
di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono
rese.
Se
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti
commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in
tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data
della fattura o a quella del pagamento.
L'imposta
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate
secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Tuttavia
per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114)
della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti,
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici
territoriali e ai consorzi tra essi Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Pagina 12 costituiti ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri,
agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare
le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta
diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro
effettuazione.
In
deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli
7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi
stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli
eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni
medesime. Torna al sommario Articolo 7 - Territorialita' dell'imposta
- Definizioni In vigore dal 25 novembre 2014 1. Agli effetti del
presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello
Stato" si intende il territorio