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venerdì 5 maggio 2017

Non obbligatorietà del Modulo assenze (art.561)

Quanto riportato in questo post va verificato con il proprio consulente.
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Il 1 settembre 2016 il Ministero degli Interni ha emanato una circolare che, di fatto, abolisce l'obbligo di documentare su modulo cartaceo le attività svolte dai conducenti professionali in assenza di cronotachigrafo.

I conducenti professionali, che operano nell'autotrasporto, hanno l'obbligo di registrare le loro attività attraverso il cronotachigrafo, per verificare che il loro lavoro sia compatibile con i principi della sicurezza,

Quello che però, non è chiaro, è che l'obbligo di registrazione prevede che un conducente documenti la propria attività lavorativa e non, anche al di fuori dell'orario e del posto di lavoro. 
In assenza di un cronotachigrafo, il conducente ha obbligo di documentare ciò che fa, scegliendo fra Lavoro, Disponibilità e Riposo.

Il Regolamento CE 165/2014 all'articolo 34 precisa che, un conducente che svolge delle attività non sul veicolo (compreso il riposo) e che, quindi, non ha un cronotachigrafo per registrarle, ha l'obbligo di provvedere manualmente alla registrazione quando tornerà a bordo e disporrà del cronotachigrafo.
Tale registrazione dovrà avvenire sulla carta cronotachigrafica se si usa un cronotachigrafo digitale. Si utilizzerà, invece, il retro dei dischi cartacei in caso di utilizzo di un cronotachigrafo analogico.
Fino ad ora avveniva che determinate attività, svolte in assenza di cronotachigrafo, dovevano essere riportate in un documento chiamato "Modulo Assenze" oppure "Giustifica".
Il modulo cartaceo era stato istituito dal Decreto Legislativo n° 144 del 04/08/2008 ed in sua assenza era prevista una sanzione minima di 155 €, oltre all'obbligo di produrre il modulo mancante entro 30 giorni presso un Comando di Polizia.
L'obbligo di utilizzare il 'Modulo Assenze' (art.561) si aveva nei seguenti casi:
  1. Malattia
  2. Ferie
  3. Congedo o Recupero
  4. Guida di veicoli non rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. CE 561/2006 (ad esempio furgoni al di sotto dei 35 q.li)
  5. Svolgimento di altri lavori  (ad esempio in officina, in magazzino, in piazzale, etc.)
  6. Disponibilità
Da ora in avanti non sarà più obbligatorio produrre il modulo cartaceo ("Modulo Assenze") e, in caso di assenza del modulo cartaceo, non potranno essere più applicate sanzioni per questo motivo.
Attenzione ..Questo non vuol dire che sia sparito l'obbligo di registrare le attività svolte in assenza di cronotachigrafo !!
Infatti, quando il conducente svolgerà attività in assenza di cronotachigrafo, dovrà sempre e comunque provvedere a registrarle manualmentesulla propria smartcard oppure sul retro del disco.
Egli potrà, però, usare ancora il Modulo Assenze in caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare la registrazione manuale.
Ovvero: il modulo cartaceo non rappresenta più un obbligo, ma è una facoltà che consente di assolvere un altro obbligo, che è quello di registrare sempre e comunque le attività di vita e lavorative del conducente professionale.
Per quanto sopra, in assenza di modulo cartaceo e in assenza pure di registrazione manuale delle attività, le autorità non potranno più sanzionare l'assenza di modulo cartaceo (155,00 € ai sensi del D.Lgs 144/2008) , ma sanzioneranno l'assenza di registrazioni cronotachigrafiche (51,00 € ai sensi dell'art. 19 della Legge 727/78).
Fonti normative;
  1. Regolamento CE 165/2014 - Art. 34 : obbligo di registrare manualmente le attività svolte in assenza di cronotachigrafo e invito agli Stati membri a non richiedere moduli cartacei per attestare le stesse attività.
  2. Nota Chiarificativa n° 7 della Commissione Europea 
  3. Circolare Ministero Interno N° 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016