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COMUNICATO
STAMPA
Fatturazione
elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco Nessuna sanzione per il
minimo ritardo nell’invio
Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai
principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai
contribuenti sulla fatturazione elettronica. Fra i quesiti, la
Circolare n. 13/E di oggi risponde ai dubbi relativi agli effetti
della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un
lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del
Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1°
gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni
di carburante presso gli impianti stradali didistribuzione.
E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo –Le
disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla
normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia,
il documento di prassi precisa che, in una fase di prima
applicazione, considerato anche il necessario adeguamento
tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di
Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni
nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione
dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6,
comma 5-bis).
Fattura scartata –La Circolare chiarisce che, in caso di
scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro
nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura
elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite
SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un
nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura,
eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso
deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Obbligo di utilizzo della fattura elettronica – Vanno documentate
con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti
passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello
Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito
comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come
“fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico,
purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti”
sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti
non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli
“identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura
elettronica.
Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia –L’insieme
delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide
sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972.
Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento
elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione
della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un
altro documento da allegare al file dellafattura.
Oltre il formato XML –La Circolare precisa che le copie
digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato
XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt)
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione
Digitale.
CIRCOLARE N. 13/E
DirezioneCentraleCoordinamentoNormativo
Roma,
2 luglio 2018
OGGETTO:
Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai
sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27
dicembre
2017
INDICE
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Premessa
In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il
decreto-legge n. 79, entrato in vigore il giorno immediatamente
successivo.
Tale decreto, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a),
e 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio
2018),ha:
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rinviato
al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura
elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte
degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr.
l’articolo 1, comma 1, letteraa);
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sino
al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità
di documentazione precedentemente in essere, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione
(si veda l’articolo 1, comma 1, letterab).
Alla luce del provvedimento in ultimo emanato e delle richieste di
chiarimenti giunte da più parti in ordine ai limiti oggettivi e
soggettivi relativi all’applicazione delle novità introdotte dalla
legge n. 205 del 2017, si forniscono di seguito le risposte ai
principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai
singolicontribuenti.
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Fatturazione elettronica carburanti
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Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia
Si chiede di chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica
introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti
idonei ad alimentare motori di diversatipologia.
Risposta
Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018
(cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si
vedano le relative motivazioni),sono dadocumentare con fattura
elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio,effettuate tra
soggetti passivi d’imposta- con esclusione, ex articolo 1,
comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi
rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo
27, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro
che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da
54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31
dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di
distribuzione -destinatiad essere utilizzati come carburanti per
motori per usoautotrazione.
Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni
indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto
del singolo distributore da un grossista).
Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda
l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la
tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di
fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di
benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per
autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di
qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per
l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo
esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque
esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante
per aeromobili edimbarcazioni.
Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da
riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate
al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2018 n. 89757definiscono i
seguenti
codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13,
pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per
vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);
“27101249” (per vendita di Benzina senza piombo
ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi
tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011”
(per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo
nell’olio da gas =< 0,001%).
Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego
di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle
sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in
motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere
impiegato tanto per il funzionamento del motore di
un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un
auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e
contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già
citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia
elettronica.
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Soggetti identificati in Italia
Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di
chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti
identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.
Risposta
Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16
aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure
speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva
2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della
fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul
territorionazionale.
In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come
fatture documenti o messaggisolo in formato elettronico se sono
emessi da soggetti
passivi“stabiliti”sulterritorioitaliano,diversidasoggettichebeneficianodella
franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso
delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul
territorio italianononsia subordinatoall’accordo
del destinatario.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, così come
modificato
dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone
che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le
cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate tra
soggettiresidenti,
stabiliti o identificatinel
territorio delloStato»).
Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti
precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel
territorio delloStato.
Relativamente
al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA,
tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante
disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il
fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per
sésufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile
organizzazione».
Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti
“stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non
residenti meramente identificati,a
meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una
stabileorganizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere,
quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di
autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di
proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla
decisione di deroga solo i soggettistabilitipossono essere
obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la
fattura debba
essere stabilito sul territorio nazionale.
Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il
principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una
fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia,
sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia
cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi - ad esempio
cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i
quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva
2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha
dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei
comuni di Livigno e di Campione d’Italia) - non rientrano
nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello
previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs.
n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decreto- legge 31
maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative
fatture.
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Fatture differite
Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate
entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1°
luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.
Risposta
L’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di
cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018,
da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione -
e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto
con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove
disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle
fatture emesse a partire dal 1°
luglio
2018».
Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in
considerazione il momento di emissione del documento.
Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni
effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data
dal 1° luglio 2018 - come quelle c.d. “differite”, emesse, ex
articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro
il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 - dovranno
essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di
Interscambio(SdI).
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Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti
tracciabili di pagamento
Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e
forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica
ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della
deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti
tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge
n. 205 del 2017.
Risposta
Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di
carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al
quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad
essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i
trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine
individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono
ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.
Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità
della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale
dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018,
punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo
periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di
procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
73203 del 4 aprile 2018.
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Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di
Interscambio(SdI)
Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione
elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018,
nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono
chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI
delle fatture che documentano le cessioni dicarburante.
Risposta
Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di
fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria,
non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei
documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R.
n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel
caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità
dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo
d.P.R..
Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso
articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”,
ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle
riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972),
l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione
delcarburante.
La contestualità - ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo
giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del
31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) - deve, tuttavia,
essere valutata alla luce del processo, legislativamente e
tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento
al SdI.
In
questo senso, considerato che la fattura elettronica «si
ha per emessa all’atto
della
sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
delcessionario o committente»
(così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è
improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si
concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che
il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché
le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto
4.1 del provvedimento del direttore
dell’Agenziadelleentrateprot.n.89757del30aprile2018,sièspecificatoche
«La
data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel
campo“Data” della sezione “Dati Generali” del file della
fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni
obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in
assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di
un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito
successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a
disposizione del cessionario/committente) diventano marginali,
assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata,
la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel
campoindicato.
Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni ,
considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto
alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà
organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel
rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato
con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta
liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai
sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
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Modalità di inoltro di una fattura scartata
Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI,
sipossa procedere ad un nuovo
inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data
di quelloiniziale.
Risposta
Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni
file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche
correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del filestesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro
5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto
trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al
SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).
Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene
scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si
veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di
cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza
che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione
contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione
contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di
alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato
provvedimento prot. n. 89757/2018).
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è
necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non
solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti
legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei
documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R.
n. 633 del 1972).
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione
n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del
documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che
la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada
preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro
cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del
documento originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al
richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7
giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal
SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento
già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura
che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data
fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura
precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto
trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non
sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere
alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione
effettuata, impongono alternativamente:
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l’emissione
di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori
documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI),
per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura
scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile
interna onde rendere comunque evidente la tempestività della
fattura stessa rispetto all’operazione chedocumenta;
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l’emissione
di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica
numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia
emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente,
variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali
“1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in
un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in
luogodella
n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad
esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50
dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI
sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019
e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’appositosezionale.
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Fatturazione elettronica ed appalti
-
Chiarimenti in tema di ambito soggettivo di applicazione
Si chiede di chiarire se il disposto dell’articolo 1, comma 917,
lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per
i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e
prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica
amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza
dal contratto di appalto di questi ultimi.
Risposta
L’articolo
105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
“Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce
che «il subappaltoè
il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione
di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto.[…]L’affidatariocomunica
alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo
del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto».
Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1,
comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano
applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e
subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle
comunicazioni prescritte dallalegge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il
codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per
la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli
appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo
in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante
pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è
titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue
direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di
subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue
un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale
viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o
CUP).
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che
siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che
cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti
nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione
appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in
ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale
utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto
pubblico, altri in una fornituraprivata).
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Committente controllato da una P. Amministrazione
Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b),
della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il
committente a monte dell’appalto non sia una pubblica
amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o
variamente partecipato.
Risposta
L’articolo
1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone
l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni
rese da soggettisubappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o
forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronicasi
estenda ai
rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un
soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi comePA.
Per l’identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta
destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi
da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al
decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione -
si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del
9 marzo 2015.
-
Ambito di applicazione ai Consorzi
Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b),
della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le
prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio
aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si
inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.
Risposta
Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai
consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle
prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto
previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972,
con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si
riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le
circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016).
Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione
elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri
comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.
Va
ribadito, tuttavia, che «come
affermato in numerosi documenti di prassi,l’equiparazione delle
prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con
quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e
mandatario,
contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR
26ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla
qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione
all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E,
15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)»
(così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).
In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al
consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA)
non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica
sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto
referente della PA, ma si inserisca nella filiera deisubappalti.
Infatti, senza entrare nel merito delle diverse tipologie di
prestazioni e dei rapporti tra le parti, da valutare caso per caso,
nella circolare n. 8/E del 2018 si è già chiarito che la novella
recata dal citato articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n.
205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o
altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto
e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in
ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi
successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i
singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque
subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E
del 29 dicembre2006]).
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Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
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Criteri di registrazione
Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche
emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse,
dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate
come quelle analogiche.
Risposta
L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica
con la legge n. 205 del 2017 - fatto salvo il disposto dell’articolo
4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 - non ha inciso sugli obblighi di
registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli
23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le
delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici
documenti di prassi cui si rinvia.
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25
del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico
transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non
integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra
integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di
inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del
1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute
idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017
e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un
altro documento, da allegare al file della fattura in questione,
contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi
della stessa.
-
Criteri di conservazione
Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere
conservate in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup
Language).
Risposta
Riprendendo
osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa
specializzata, occorre rammentare che l’articolo 23-bisdel
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice
dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2,
stabilisce che «Le
copie e gli estratti informatici del documentoinformatico, se
prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui
all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria
dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità
all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da
un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
espressamentedisconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico».
Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria
organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie
informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad
esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo
dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.
Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture
elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le
altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto
all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che
disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale,
la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le
peculiarità delle fatture
elettronichePA,gliarticoli5,comma3,e9,comma2,deld.P.C.M.3dicembre
2013).
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Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate
Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il sevizio
gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo
per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della
PA.
Risposta
Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è
specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di
servizio (mediante modalitàonline), tutte le fatture
elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in
conservazione a norma del D.M. 17 giugno2014.
Tale servizio - messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia
delle entrate e
conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 - nei limiti
di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua
utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle
fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma
riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle
emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e
i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente
osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)